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Cos'è

A partire dal 1° gennaio 2020 l’IMU è regolata dall’articolo 1, commi da 739 a 783, della Legge n. 160/2019. Dalla stessa data, il comma 738 della norma ha disposto l’abolizione della TASI.

Sostanzialmente il nuovo impianto normativo riflette quello vigente fino al 31/12/2019 salvo alcune novità. Rimangono pressoché immutati il presupposto d’imposta, i soggetti passivi, i casi di esclusione, le esenzioni, le agevolazioni d’imposta ed i termini di versamento.

A seguito delle novità introdotte dal 2020, il Comune, con delibera di Consiglio comunale n. 27 del 13/07/2020, ha adottato il nuovo Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU)  

Per il corrente anno d’imposta 2024 le aliquote sono state adottate dal Consiglio comunale con delibera n. 59 del 18/12/2023

 

Aliquote

L’IMU è calcolata con le seguenti aliquote:

Abitazioni principali cat. A/8 e relative pertinenze con detrazione d’imposta di € 200,00 0,60%
Fabbricati del gruppo D 1,00%
Fabbricati rurali strumentali 0,00%
“beni merce” 0,00%
Altri immobili  1,00%

 

Immobili concessi in comodato gratuito (parenti in linea retta entro il 1° grado): si applica la riduzione del 50% della base imponibile purché siano rispettate le seguenti condizioni: 

  • l’immobile deve essere utilizzato come abitazione principale dal comodatario che, nello steso tempo, deve avere residenza e dimora abituale;
  • deve essere stipulato un contratto di comodato e lo stesso deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate;
  • il comodante può possedere un’altra abitazione in Italia e deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situata l’abitazione concessa in comodato.

Il possesso dei requisiti sopra indicati per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato mediante la presentazione dell’ordinaria dichiarazione IMU.

A chi si rivolge

Deve pagare l’IMU chi possiede immobili (fabbricati terreni agricoli ed aree fabbricabili) e gode sugli stessi di un diritto reale di usufrutto, uso o abitazione (anche quello spettante al coniuge superstite a seguito di successione), enfiteusi, superficie, il concessionario di aree demaniali e il locatario degli immobili concessi in locazione finanziaria a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Accedere al servizio

PAGAMENTO ACCONTO IMU 

Il versamento della rata di acconto IMU per l’anno 2024 deve essere effettuato entro il 17 giugno 2024 in misura pari all'imposta dovuta per il primo semestre, come previsto dal comma 762 della legge 160/2019.

Entro il 17 giugno 2024 è possibile effettuare in un'unica soluzione il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2024.

PAGAMENTO SALDO IMU 

Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno va eseguito entro il 16 dicembre 2024 a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dalla delibera di approvazione delle aliquote n.59 del 18/12/2023.

 

Non è dovuto il pagamento per importi inferiori o uguali a 10 euro (importo riferito all'imposta dovuta complessivamente per l’intero anno).

COME SI CALCOLA

Ai fini della determinazione dei mesi di possesso, il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese di trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente (Legge 160/19, comma 761, art. 1).

Assimilazioni all’abitazione principale

È assimilata all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente.

COME PAGARE

In attesa di disposizioni per il pagamento tramite la piattaforma PagoPA, l’IMU deve essere versata attraverso il modello F24 presso qualsiasi sportello postale o bancario oppure tramite home banking.

I codici per pagare l’Imu sono:

  • 3912 abitazione principale di categoria catastale A/8 e relative pertinenze;
  • 3916 aree fabbricabili;
  • 3918 altri fabbricati;
  • 3925 fabbricati ad uso produttivo di categoria catastale “D” quota Stato;
  • 3930 fabbricati ad uso produttivo di categoria catastale “D” quota Comune.

Per i non residenti nel territorio dello Stato, qualora il versamento Imu venga effettuato dall’estero si dovranno osservare le seguenti modalità:

effettuare un bonifico direttamente in favore del Comune di Santorso presso la Tesoreria comunale:

UNICREDIT BANCA SPA – Filiale di Schio

Codice Iban: IT11K0200888380000002878809

La copia del versamento deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli alla seguente e-mail: ufficio.tributi@comune.santorso.vi.it

come causale dei versamenti devono essere indicati:

  • il codice fiscale del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
  • la sigla «IMU», il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo;
  • l'annualità di riferimento;
  • l'indicazione «Acconto» per la scadenza del 16/06 o «Saldo» per la scadenza del 16/12.

Ravvedimento operoso

Con la conversione del Decreto Fiscale 2020, D.L. 124/2019, si estendono anche ai tributi locali le regole generali sul ravvedimento lungo oltre l’anno dopo la scadenza, già disponibile per i tributi erariali.

L’istituto del ravvedimento operoso (disciplinato dall’articolo 13 del D.Lgs, n. 472/1997) consente ai contribuenti di regolarizzare omessi o insufficienti versamenti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni, solo se la violazione non sia stata già contestata. Le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento: dell’imposta dovuta, della sanzione in misura ridotta e degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.

Cosa serve

Documentazione da presentare

DICHIARAZIONE IMU

Il termine per la presentazione della dichiarazione Imu è il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui la variazione è intervenuta.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In via generale, non sussiste l’obbligo dichiarativo per gli immobili adibiti ad abitazione principale.

Modulistica

Casi particolari

Riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili concessi in comodato a parenti di primo grado in linea retta.

La riduzione del 50% della base imponibile spetta a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato (Legge n. 160/19 lett. c, comma 747, art. 1).

Riassumendo, per beneficiare dell'agevolazione :

  • il contratto di comodato deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate;
  • il comodante non deve possedere altre abitazioni in Italia ma unicamente quella oggetto di comodato (ad eccezione di quella in cui vi abita solamente se si trova nello stesso comune di quello oggetto di comodato e purché non appartenga alla categoria catastale A/8);
  • il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui si trova l’immobile concesso in comodato.
  • il comodatario, unitamente al suo nucleo familiare, deve rispettare il requisito della residenza e della dimora abituale nell’immobile oggetto del comodato gratuito.
  • Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.

Riduzione imposta del 25% per abitazioni locate con contratti a canone concordato

L’imposta è ridotta al 75 per cento per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge n. 431/98 (Legge n. 160/19, comma 760, art. 1).

(mettere link ad accordo territoriale)

I contratti di comodato e quelli a canone concordato devono essere inviati all’ufficio tributi, tramite PEC all’indirizzo :santorso.vi@cert.ip-veneto.net indicando nell’oggetto: “Contratto comodato – nome e cognome proprietario / nome e cognome comodatario” oppure “Contratto concordato L.431/98 – nome e cognome proprietario / nome e cognome inquilino” (va inviata una PEC per ogni singolo contratto).

Unitamente al contratto di comodato o al contratto a canone concordato, con gli estremi di registrazione, va inviata copia del documento di identità in corso di validità del proprietario. In alternativa, è possibile presentare tutta la documentazione in formato cartaceo presso l’ufficio Tributi. Non è richiesta la presentazione della dichiarazione IMU.

Accordo territoriale per la locazione concordata

Come previsto dal decreto ministeriale del 16/01/2017, con protocollo del Comune n. 7011 del 29/04/2019 è stato depositato l'accordo territoriale per i Comuni della provincia di Vicenza (dettagliatamente elencati nell'accordo) per la locazione concordata, transitoria e per gli studenti universitari.

Il Comune di Santorso si trova in ZONA GIALLA.

Scarica l'Accordo

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Scarica l'aggiornamento dell'allegato 2" dell'Accordo

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ESCLUSIONI
Sono esclusi dall’Imu :

  • l'abitazione principale e le relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota agevolata e la detrazione di 200 euro ;
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, comprese le unità immobiliari assegnate ai soci studenti universitari (anche in assenza della residenza anagrafica);
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
  • la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce, ai soli fini dell’applicazione dell’IMU, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  • l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Terreni agricoli

I terreni agricoli del comune di Santorso sono esenti dall’imposta perché ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993.

Ulteriori informazioni

Ultima modifica:Giovedì, 08 Agosto 2024