Cos'è
A partire dal 1° gennaio 2020 l’IMU è regolata dall’articolo 1, commi da 739 a 783, della Legge n. 160/2019. Dalla stessa data, il comma 738 della norma ha disposto l’abolizione della TASI.
Sostanzialmente il nuovo impianto normativo riflette quello vigente fino al 31/12/2019 salvo alcune novità. Rimangono pressoché immutati il presupposto d’imposta, i soggetti passivi, i casi di esclusione, le esenzioni, le agevolazioni d’imposta ed i termini di versamento.
A seguito delle novità introdotte dal 2020, il Comune, con delibera di Consiglio comunale n. 27 del 13/07/2020, ha adottato il nuovo Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU)
Per il corrente anno d’imposta 2024 le aliquote sono state adottate dal Consiglio comunale con delibera n. 59 del 18/12/2023
Aliquote
L’IMU è calcolata con le seguenti aliquote:
| Abitazioni principali cat. A/8 e relative pertinenze con detrazione d’imposta di € 200,00 | 0,60% |
| Fabbricati del gruppo D | 1,00% |
| Fabbricati rurali strumentali | 0,00% |
| “beni merce” | 0,00% |
| Altri immobili | 1,00% |
Immobili concessi in comodato gratuito (parenti in linea retta entro il 1° grado): si applica la riduzione del 50% della base imponibile purché siano rispettate le seguenti condizioni:
- l’immobile deve essere utilizzato come abitazione principale dal comodatario che, nello steso tempo, deve avere residenza e dimora abituale;
- deve essere stipulato un contratto di comodato e lo stesso deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate;
- il comodante può possedere un’altra abitazione in Italia e deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situata l’abitazione concessa in comodato.
Il possesso dei requisiti sopra indicati per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato mediante la presentazione dell’ordinaria dichiarazione IMU.