Cos'è
Dal 9 maggio 2012 in materia anagrafica, si applicano le disposizioni legislative previste dall'art. 5 del Decreto Legge 09.02.2012 n. 5, convertito in Legge 04.04.2012 n. 35.
Tali disposizioni riguardano il cambio di residenza da un altro Comune o dall'estero, il cambio di abitazione all'interno del Comune ed il trasferimento all'estero.
Accedere al servizio
Presentazione delle dichiarazioni:
- all'Ufficio Servizi Demografici del Comune sito in Piazza Aldo Moro 8 (solo su appuntamento);
- con raccomandata indirizzata a: Ufficio Servizi Demografici - Piazza Aldo Moro 8 – 36014 SANTORSO (VI)
- per e-mail all'indirizzo: servizi.demografici@comune.santorso.vi.it;
- tramite PEC all'indirizzo: santorso.vi@cert.ip-veneto.net
La trasmissione in via telematica è consentita ad una delle seguenti condizioni:
- che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
- che l'autore sia identificato dal sistema informatico con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
- che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
- che la copia della dichiarazione, completa di firma autografa e copia di un documento di identità valido del dichiarante, sia acquisita mediante scanner e trasmessa attraverso posta elettronica semplice.
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d'identità del richiedente, il quale deve sottoscrivere il modulo unitamente a tutti i componenti maggiorenni.
A seguito della dichiarazione resa, l'Ufficio Anagrafe procederà entro i 2 giorni lavorativi successivi, a registrare le variazioni, fermo restando che gli effetti giuridici delle stesse decorrono dalla data di presentazione.
L'ufficio provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione o variazione. Trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa, senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l'iscrizione o variazione si intende confermata.
Qualora dagli accertamenti svolti, risulti che le dichiarazioni rese sono mendaci, si applicano gli articoli 75 e 76 del DPR n. 445/2000, i quali dispongono la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. L'Ufficiale d'Anagrafe provvederà a segnalare all'autorità di pubblica sicurezza le discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti (art. 19, comma 3, DPR n. 223/1989).
Cosa serve
Documentazione da presentare
da presentare: – SOLO QUANDO SI DIMORA GIA' nella nuova abitazione – SU APPUNTAMENTO
Per TUTTI:
- Carta d'identità o documento equipollente di tutti i componenti del nucleo famigliare;
- Codice fiscale;
- Informazione sul possesso di Patente di guida italiana per tutti i componenti del nucleo famigliare;
- Informazione sul possesso di autoveicoli/motoveicoli/ciclomotori/rimorchi per tutti i componenti;
- Atto di proprietà, contratto di affitto registrato o di comodato d'uso registrato;
- SOLO NEL CASO CHE si chieda la residenza presso cittadini già residenti: Assenso del capofamiglia o di un componente maggiorenne con fotocopia di un documento di riconoscimento dello stesso;
- SOLO SE il richiedente non è uno dei titolari del contratto d'affitto o di comodato d'uso: Assenso del proprietario dell'immobile, con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento del proprietario;
- Dichiarazione di conoscenza da parte dei genitori non coinvolti nel cambio di residenza con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento, nel caso in cui ci siano minorenni interessati al cambio di residenza che si trasferiscono con uno solo dei genitori o con persone diverse dai genitori.
In più, per cittadini EXTRACOMUNITARI:
- Passaporto valido o documento equipollente in corso di validità e visto di ingresso se richiesto;
- Permesso di soggiorno valido oppure:
- se scaduto, ricevuta postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno entro 60 giorni dalla scadenza del precedente, più il permesso scaduto;
- se in attesa di primo rilascio per lavoro subordinato:
- comunicazione UNILAV;
- ricevuta postale della richiesta di permesso;
- domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro presentata allo Sportello Unico per l'immigrazione (modello 209) – se in attesa di primo rilascio per ricongiungimento familiare:
- visto di ingresso sul passaporto con la dicitura 'Ricongiungimento famigliare'
- ricevuta postale attestante l'avvenuta richiesta del permesso di soggiorno
- Nulla Osta rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura.
L'ipotesi di coesione famigliare (il famigliare è già entrato in Italia con altro tipo di visto di ingresso) non è assimilabile a quella sopra descritta, e pertanto sarà necessario attendere il permesso di soggiorno. ATTENZIONE: x il famigliare extracomunitario di cittadino italiano o comunitario (famigliare = coniuge o l'unito civilmente; discendenti diretti minori anni 21 anni, o a carico propri o del coniuge; gli ascendenti a carico in linea retta propri o del coniuge) è sufficiente la ricevuta di richiesta di rilascio di Carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'UE. Il legame famigliare deve essere dimostrato con atti originari rilasciati dalle competenti autorità ( se straniere: tradotti e legalizzati o apostillati).
In più, per cittadini COMUNITARI (nel caso di immigrazione dall'estero):
- Carta d'identità straniera valida per l'espatrio o passaporto;
- Lavoratori subordinati: Contratto di lavoro + Ultima busta paga;
- Lavoratori autonomi: certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio; attestazione di attribuzione della partita IVA; attestazione di iscrizione ad un albo di ordine professionale;
- Badanti: contratto di lavoro; ricevuta di versamento di contributi all'INPS oppure ricevuta di denuncia all'INPS del rapporto di lavoro;
- Familiari di cittadino comunitario già iscritto (famigliare = il coniuge o l'unito civilmente; discendenti diretti minori anni 21 anni, o a carico propri o del coniuge; gli ascendenti a carico in linea retta propri o del coniuge): Certificati di nascita e di matrimonio tradotti e legalizzati o plurilingue; attestazione permanente o documenti che dimostrino la regolarità del soggiorno del già residente dichiarazione di vivenza a carico (Solo per gli ascendenti e discendenti maggiori anni 21, a carico);
- Non lavoratori: Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà di disponibilità risorse economiche sufficienti per la permanenza in Italia (coincidente o superiore all'assegno sociale); assicurazione sanitaria annuale idonea a coprire tutti i rischi sul territorio nazionale, o Modello S1 (se percettore di pensione all'estero);
- Studenti: Documentazione attestante l'iscrizione ad un istituto scolastico o universitario pubblico o privato riconosciuto; Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà di disponibilità risorse economiche sufficienti per la permanenza in Italia ; Assicurazione sanitaria annuale idonea a coprire tutti i rischi sul territorio nazionale;
- Cittadino soggiornante per motivi religiosi: Dichiarazione responsabile comunità religiosa in Italia attestante la natura dell’incarico ricoperto, l’assunzione dell’onere del vitto, dell’alloggio, delle spese sanitarie o polizza di copertura sanitaria, vistata dalla Curia Vescovile o da equivalente autorità religiosa presente in Italia.
Il genitore comunitario di minore italiano, ai fini della regolarità del soggiorno deve solamente dimostrare il rapporto di filiazione con idonea documentazione.
Modulistica